L’European Accessibility Act (EAA) è la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo che mira a eliminare le barriere causate da requisiti di accessibilità disomogenei nei vari Paesi, garantendo un accesso equo a prodotti e servizi per le persone con disabilità. Approvata nel 2019, l’EAA è stata recepita in Italia tramite il Decreto Legislativo 27 maggio 2022 n. 82 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2022) e le sue disposizioni diventeranno pienamente obbligatorie a partire dal 28 giugno 2025. In altre parole, dall’estate 2025 l’Accessibility Act in Italia imporrà regole uniformi sull’accessibilità a una vasta gamma di prodotti e servizi, sia nel settore pubblico che privato, per favorire l’inclusione e rimuovere barriere tuttora esistenti.
Chi è interessato dall’Accessibility Act in Italia?
Devono adeguarsi all’Accessibility Act tutti gli operatori economici (produttori, fornitori di servizi, distributori, importatori, enti pubblici e aziende private) che immettono sul mercato o forniscono ai consumatori i prodotti e servizi coperti dalla normativa. In pratica la direttiva estende gli obblighi di accessibilità a gran parte del settore privato, standardizzando requisiti che finora erano frammentati a livello nazionale. L’unica esenzione totale è prevista per le microimprese che forniscono servizi, mentre alcune flessibilità sono concesse alle piccole e medie imprese (PMI) in caso di oneri eccessivi. In sintesi, i soggetti coinvolti includono:
- Grandi imprese: tutte le aziende di medio-grandi dimensioni dovranno garantire che i propri prodotti e servizi rientranti nell’ambito dell’Act soddisfino i requisiti di accessibilità previsti dalla legge. Ciò riguarda, ad esempio, le banche, gli operatori e-commerce, le società di telecomunicazioni, i produttori di hardware e software, ecc. Essi dovranno anche apporre la marcatura CE e preparare documentazione tecnica che certifichi la conformità ai requisiti, come previsto dal decreto italiano. Le autorità nazionali (in Italia, AgID e il Ministero dello Sviluppo Economico) vigileranno sul rispetto di queste norme.
- Piccole e medie imprese (PMI): anche le PMI rientrano nel campo di applicazione dell’Accessibility Act e devono rispettare i requisiti di accessibilità. Tuttavia, la direttiva introduce la clausola dell’“onere sproporzionato”, che consente a una PMI (definita come impresa con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo sotto 50 milioni di euro di richiedere un’esenzione parziale o temporanea se può dimostrare con dati concreti che i costi per rendere accessibile un determinato prodotto o servizio sarebbero eccessivi al punto da comprometterne la fattibilità economica. Questa valutazione va documentata e aggiornata periodicamente, e va riesaminata in caso di modifiche al servizio o su richiesta delle autorità competenti.
- Microimprese: le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro) sono esentate completamente dagli obblighi dell’Accessibility Act se operano come fornitori di servizi. Questa deroga è stata prevista per evitare di imporre un peso eccessivo alle realtà più piccole. In ogni caso, sia la Commissione UE sia il legislatore italiano incoraggiano anche le microimprese ad adottare volontariamente soluzioni accessibili, riconoscendo i vantaggi sociali e di mercato dell’accessibilità universale.
Da notare che l’EAA riguarda tanto il settore privato quanto quello pubblico. In Italia, ad esempio, esistono già obblighi di accessibilità per la Pubblica Amministrazione (la cosiddetta Legge Stanca n.4/2004), che richiede siti web e applicazioni accessibili per enti pubblici e alcuni grandi operatori. L’Accessibility Act estende in modo sostanziale tali principi anche ai prodotti e servizi privati di uso quotidiano, creando un quadro normativo più uniforme.
Quali prodotti e servizi copre la normativa?
La portata dell’Accessibility Act è ampia: copre quei prodotti e servizi ritenuti essenziali per le persone con disabilità e che finora presentavano requisiti di accessibilità diversi da Paese a Paese. In particolare, l’EAA individua categorie specifiche di prodotti e servizi che dovranno soddisfare requisiti di accessibilità uniformi in tutta l’Unione. Tra i principali prodotti coperti vi sono:
- Computer e sistemi operativi: sia i computer che i software di base (sistemi operativi) dovranno essere utilizzabili anche da persone con diverse disabilità, ad esempio supportando tecnologie assistive e funzioni di accesso facilitato.
- Terminali self-service: tutti i dispositivi self-service interattivi destinati al pubblico dovranno essere accessibili. Questo include ad esempio i bancomat (ATM), le biglietterie automatiche, i chioschi informativi e in generale i terminali di pagamento o di erogazione servizi coperti dalla direttiva.
- Apparecchi elettronici per comunicazione e media: rientrano nell’Act i dispositivi hardware con funzionalità interattive usati per comunicare o per fruire di contenuti digitali. In pratica, anche prodotti come smartphone, telefoni, tablet, smart TV, decoder, console e altre apparecchiature per accedere a servizi di comunicazione elettronica (telefonia, messaggistica, internet) o a servizi media audiovisivi (streaming video, TV digitale) dovranno rispettare i criteri di accessibilità.
- Lettori di libri elettronici: gli e-reader e dispositivi simili per la lettura di e-book sono espressamente elencati tra i prodotti soggetti all’Accessibility Act. Ciò implica, ad esempio, che un lettore di e-book dovrà supportare funzionalità accessibili (come text-to-speech, impostazioni di carattere e contrasto regolabili, ecc.) affinché le persone con disabilità visive o cognitive possano utilizzarlo agevolmente.
Oltre ai prodotti sopra elencati, la direttiva si applica a diversi servizi digitali fondamentali. Le categorie di servizi coperte includono:
- Servizi di comunicazione elettronica: tutti i servizi di telecomunicazione rivolti al pubblico (come telefonia, messaggistica, servizi internet e VoIP) devono essere accessibili, escludendo solo i servizi di trasmissione macchina-a-macchina che non hanno un’interfaccia utente diretta. Ciò significa ad esempio che i siti web e le app dei provider telefonici, i servizi di chat e le interfacce dei dispositivi di comunicazione dovranno rispettare gli standard (come le linee guida WCAG per i contenuti web).
- Servizi che forniscono accesso a contenuti audiovisivi: rientrano qui le piattaforme di streaming video, servizi TV online, cataloghi di media digitali e simili. Questi servizi dovranno garantire che le proprie interfacce (siti, app, menu di smart TV, etc.) siano fruibili da persone con disabilità e che i contenuti offrano strumenti di accesso (come sottotitoli, audio-descrizioni, controllo mediante tastiera o comandi vocali, ecc.).
- Servizi di trasporto passeggeri: l’Accessibility Act coinvolge anche il settore dei trasporti, limitatamente agli aspetti digitali dell’esperienza di viaggio. Devono essere accessibili i siti web, le applicazioni mobili, i canali di vendita biglietti elettronici e le informazioni (anche in tempo reale) relative ai servizi di trasporto aereo, su autobus, ferroviario e per vie navigabili. Rientrano anche i terminali self-service interattivi collegati a questi servizi, ad esempio le biglietterie self-service nelle stazioni o aeroporti, purché non facciano parte integrante di veicoli o aeromobili. In pratica, cercare orari, acquistare un biglietto del treno online o utilizzare una macchinetta emettitrice dovrà essere possibile anche per un utente con disabilità.
- Servizi bancari al consumo: i servizi finanziari destinati ai consumatori, in particolare il banking online e l’utilizzo di sportelli automatici (Bancomat), dovranno rispettare criteri di accessibilità. Ad esempio, le app di home banking dovranno essere navigabili da chi utilizza tecnologie assistive come screen reader, e i bancomat dovranno avere interfacce comprensibili anche per persone con disabilità visive o uditive (attraverso output vocali, tastiere braille o altre soluzioni).
- Libri elettronici e software dedicati: i servizi di distribuzione di e-book (piattaforme di vendita o prestito digitale di libri) rientrano nell’Act, così come i software usati per la lettura e gestione di libri elettronici. Questo implica fornire e-book in formati accessibili (ad esempio EPUB3 con funzionalità di accessibilità) e applicazioni di lettura compatibili con tecnologie assistive.
- Servizi di commercio elettronico (e-commerce): tutti i siti e applicazioni di shopping online dovranno essere accessibili. Ciò coinvolge sia le grandi piattaforme di e-commerce che i negozi online di aziende più piccole. L’esperienza di acquisto (dalla navigazione del catalogo, all’aggiunta al carrello, fino al pagamento) dovrà poter essere svolta anche da utenti con disabilità, seguendo linee guida come le WCAG per garantire contenuti percepibili, utilizzabili e comprensibili.
- Numero di emergenza 112: rientra infine tra i servizi coperti la gestione delle comunicazioni di emergenza al 112, il numero unico europeo per le emergenze. Questo significa che i sistemi utilizzati per le chiamate d’emergenza (come app o centralini digitali) dovranno tenere conto dell’accessibilità, assicurando ad esempio modalità alternative alla chiamata vocale per chi ha disabilità uditive o della parola, e garantendo che la comunicazione di testo o videochiamata verso il 112 sia efficace.
Negli allegati tecnici della direttiva (Allegati I e II del D.Lgs. 82/2022) sono elencati in dettaglio i requisiti specifici di accessibilità che questi prodotti e servizi devono soddisfare. Si tratta di criteri che coprono vari aspetti, come: la percezione delle informazioni (testi alternativi per immagini, sottotitoli per i video, ecc.), la operabilità delle interfacce (navigazione da tastiera, tempi adeguati per le operazioni, assenza di contenuti che provocano crisi epilettiche), la comprensibilità dei contenuti e la robustezza tecnica (compatibilità con diversi dispositivi e tecnologie assistive). In molti casi tali requisiti richiamano gli standard internazionali esistenti come le WCAG 2.1 per il web e lo standard europeo EN 301 549, garantendo così coerenza con le normative già note in materia di accessibilità digitale.
Quando entra in vigore l’Accessibility Act?
Sebbene l’European Accessibility Act sia formalmente in vigore nell’Unione Europea dal 27 giugno 2019 (data di entrata in vigore della direttiva dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE), i suoi effetti pratici seguono una precisa tabella di marcia. La direttiva ha concesso agli Stati membri un periodo per il recepimento e uno per l’attuazione graduale, al fine di dare tempo a enti e imprese di adeguarsi. Di seguito le tappe principali:
- Recepimento nazionale (entro 28 giugno 2022) – Entro questa data, ciascuno Stato membro doveva adottare una normativa nazionale di attuazione. L’Italia ha rispettato la scadenza emanando il D.Lgs. 82/2022, pubblicato a luglio 2022, che traspone integralmente l’EAA nell’ordinamento italiano. Questo decreto legislativo ha definito i dettagli applicativi (ambito, sanzioni, autorità competenti, ecc.) e aggiornato la normativa nazionale in materia di accessibilità.
- Obbligatorietà degli obblighi (dal 28 giugno 2025) – Il 28 giugno 2025 è la data chiave: a partire da quel giorno le prescrizioni dell’Accessibility Act divengono obbligatorie e pienamente applicabili in tutta Europa. In Italia, quindi, dal 28 giugno 2025 in poi tutti i prodotti immessi sul mercato e i servizi erogati al pubblico dovranno essere conformi ai requisiti di accessibilità previsti. In particolare, il decreto italiano specifica che si applica ai prodotti “immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025”, il che significa che sono coinvolti i nuovi prodotti e servizi lanciati dopo tale data o le nuove versioni di quelli esistenti.
- Esclusioni transitorie – La normativa non ha effetto retroattivo totale. Ad esempio, non obbliga a riconvertire prodotti già immessi sul mercato prima del 2025, né a rivedere servizi digitali già attivi se non vengono sostanzialmente modificati. In aggiunta, il decreto italiano esplicita alcune eccezioni: non si applica ai media pre-registrati (video, audio) pubblicati prima del 28 giugno 2025, ai documenti di office (es. PDF) pubblicati prima di tale data, alle mappe online non destinate alla navigazione, ai contenuti di terze parti non sotto il controllo dell’operatore, né ai contenuti di siti web o app mobili che sono archiviati e non aggiornati dopo il 28 giugno 2025. In altre parole, se un sito web aziendale viene congelato e non modificato più dopo giugno 2025 (perché magari l’azienda ne fa uno nuovo), quel vecchio sito potrebbe essere considerato “archivio” e non soggetto agli obblighi. Queste esclusioni servono a concentrare gli sforzi di adeguamento sul nuovo materiale e sui servizi in evoluzione, evitando oneri su contenuti storici non più in uso corrente.
- Deroghe e proroghe mirate – La direttiva consente inoltre agli Stati membri di prevedere proroghe limitate per alcuni settori. Ad esempio, uno Stato può dare un po’ più di tempo (fino al 2027) ai fornitori di servizi che utilizzano terminali self-service per adeguare le proprie apparecchiature, soprattutto se richiedono sviluppo di soluzioni tecnologiche ad hoc. Tali scelte sono lasciate alle autorità nazionali; nel contesto italiano sarà importante monitorare eventuali decreti o circolari che chiariscano queste proroghe settoriali. In ogni caso, l’impianto generale resta: dal 2025 l’accessibilità non sarà più solo una raccomandazione, ma un requisito legale per molti prodotti e servizi di uso quotidiano.
Fonti ufficiali e link utili
- Direttiva (UE) 2019/882 – Testo originale dell’European Accessibility Act, consultabile su EUR-Lex (DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 82 – Normattiva). Definisce gli obiettivi e i requisiti comuni di accessibilità a livello europeo.
- Decreto Legislativo 82/2022 (Italia) – Norma di recepimento italiana, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/882…” pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale). Stabilisce in Italia gli obblighi specifici per operatori economici, le categorie di prodotti/servizi e le sanzioni in caso di inadempienza. Il testo integrale è disponibile su Normattiva.
- Commissione Europea – Pagina sul European Accessibility Act – Sezione informativa sul sito della Commissione UE che riassume scopi e vantaggi dell’EAA (European accessibility act – European Commission) (European accessibility act – European Commission). Utile per comprendere il contesto nell’ambito della strategia europea sui diritti delle persone con disabilità.
- AccessibleEU – Linee guida sull’Accessibility Act – Il centro risorse AccessibleEU (iniziativa della Commissione) offre guide pratiche per conformarsi all’EAA (The EAA comes into effect in June 2025. Are you ready? – European Commission). Si tratta di materiali (in inglese) pensati per aiutare imprese e pubbliche amministrazioni a capire meglio la legislazione e gli standard tecnici correlati (ad es. EN 301 549).
- AgID – Accessibilità – Il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale contiene una sezione dedicata all’accessibilità (Linee guida, approfondimenti, FAQ) e sarà un riferimento importante per l’applicazione pratica dell’Accessibility Act in Italia (Accessibility Act: chi è interessato e quando entra in vigore – Siti Accessibili). In particolare, AgID è l’ente che già oggi monitora l’accessibilità dei siti della PA e fornisce supporto normativo e tecnico sul tema.
Accessibility Act Italia rappresenta quindi un passaggio cruciale verso un ecosistema digitale più inclusivo. Dal 2025 in poi, grazie a questa normativa, acquistare online, usare un app bancaria, prenotare un biglietto o utilizzare un dispositivo tecnologico saranno attività pensate fin dall’inizio per essere accessibili a chiunque. Si tratta di un cambiamento significativo che richiederà impegno da parte di aziende e istituzioni, ma che porterà benefici concreti a milioni di cittadini, facilitando la partecipazione di tutti alla vita economica e sociale del Paese (European accessibility act – European Commission). L’obiettivo finale è un mercato unico europeo senza barriere, dove l’accessibilità diventa la norma e non l’eccezione.